. STATUTO    
 
  1. E’ costituita una Associazione denominata “Associazione ex allievi e amici della Scuola Svizzera di Milano”.
  2. L’Associazione ha sede in Milano Via Appiani 21, ma può costituire sedi secondarie.
  3. Scopo dell’Associazione
    - di tenere viva e di promuovere l’amicizia fra gli ex allievi, gli insegnanti e membri del comitato attuale ed ex
    - mantenere i legami con la scuola stessa e sostenerla.

    Soci
  4. Sono associati dell’Associazione, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta. Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo.
  5. Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
    Gli associati vengono ammessi a far parte dell’Associazione senza limiti di tempo. Gli associati cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza. Il recesso dell’associato puòavvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.
    La decadenza pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
    a) che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione.
    b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dell’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale,
    c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’Associazione.
    Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

  6. organi
    Gli organi dell’Associazione sono:
    a) l’Assemblea dei soci,
    b) Il Comitato Direttivo,
    c) Il Presidente,
    d )Il Collegio dei Revisori.

    Assemblea
  7. L’Assemblea formata da tutti gli associati.
    L’Assembleaconvocata dal Presidente.
    Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno espresse a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida
    qualunque sia il numero dei soci e dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
    Per le delibere statutarie, tanto in prima che in seconda convocazione, occorre che siano presentio rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
    L’Assemblea si radunerà almeno una volta all’anno entro il 31 Dicembre. Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
    -all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
    -alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori
    -all’approvazione e alle modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti
    -ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
    Le delibere dell’Assemblea saranno trascritte in apposito verbale.
  8. L’Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o e-mail, con il consenso degli interessati e affissione presso la sede. Ciascun associato ha diritto di un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati.

    Comitato Direttivo
  9. L’Associazione amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall’Assemblea composto da 5 e 7 membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carico 2 anni e comunque sino alla loro sostituzione.
    Qualora durante il mandato venissero dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che gli ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l’intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto.
  10. Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all’Assemblea. Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell’Associazione e decide sulla destinazione degli utili o degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.
    E’ in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o le distribuzioni non siano imposte dalla legge. Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.
    Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato.
    E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione i quali dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.
    Qualora non via abbia provveduto l’Assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.
    Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all’anno entro il 31 dicembre, per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, ed entro il 31 agosto per l’approvazione del bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
    Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso l’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. Gli Associati possono prenderne visione.
    Il Comitato Direttivo convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o e-mail, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediata comunicazione telefonica direttamente con gli interessati, almeno due giorni prima della prevista riunione.

    Presidente
  11. Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio edesecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

    Collegio dei Revisori
  12. L’Assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti composto da 1 a 3 membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

    Patrimonio
  13. Il patrimonio sociale è formato:
    a)da patrimonio iniziale di ITL 560'000
    b)dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti tra persone in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
    c)dai contributi di persone fisiche e giuridiche, o enti;
    d)da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
    e)da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.

    Scioglimento
  14. L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui art. 27 C.C.
    a)quando il patrimoniodivenuto insufficiente rispetto agli scopi;
    b)per le altre cause di cui art. 27 C.C.
    In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    Disposizioni finali
  15. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.

    Milano, 12 novembre 1998